Sanzionato comune che aveva lasciato in chiaro i dati di altre persone nel riscontro e non aveva neanche il DPO
Quando un cittadino esercita i propri diritti privacy è opportuno che il comune si attivi per fornire risconti pertinenti e tempestivi. In caso di omessa risposta infatti l’interessato può sempre presentare un reclamo all’autorità centrale che avvierà un’istruttoria a largo raggio sanzionando l’ente pubblico se necessario. In particolare se il primo cittadino non ha neppure perfezionato la nomina obbligatoria del proprio Dpo (Data protection officer) ossia il responsabile della protezione dei dati che è una figura obbligatoria in tutti i comuni.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza ingiunzione n. 356 del 10 novembre 2022. Un cittadino ha presentato al comune di Cisterna di Latina istanza di accesso civico ad una pratica urbanistica cui il municipio ha dato riscontro senza oscurare completamente i dati personali di alcune persone. Uno dei soggetti interessati dalla diffusione impropria di questi dati ha quindi allora richiesto chiarimenti al comune reclamando l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma senza successo.
Della vicenda è stata quindi interessata l’autorità centrale che ha avviato una istruttoria che si è conclusa decisamente a sfavore del municipio laziale che è stato sottoposto, tra l’altro, ad una sanzione amministrativa di 5 mila euro. E’ evidente, specifica innanzitutto l’ordinanza, che sono stati comunicati a terzi dati personali eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall’istituto dell’accesso civico.
Poi all’interessato non sono stati riconosciuti i diritti privacy contemplati dagli articoli 15 – 22 del regolamento europeo. Il comune infatti avrebbe dovuto rispondere alle richieste puntuali dell’interessato entro un lasso temporale determinato. Infine il Garante privacy ha anche verificato che il comune ha commesso irregolarità in relazione alla nomina obbligatoria del responsabile della protezione dei dati. E’ emerso infatti che il municipio per qualche mese ha trascurato di ricoprire questa importante posizione obbligatoria. E anche questo comportamento non ha agevolato la conclusione favorevole dell’attività ispettiva.
Articolo ripreso da FederPrivacy