Videosorveglianza: l’utilizzo delle ‘fototrappole’ in conformità al Gdpr

Sempre più spesso le polizie locali si trovano a dover fronteggiare l’abbandono di rifiuti e/o l’utilizzo scorretto da parte dei cittadini delle c.d. eco-piazzole. Si tratta di un’attività che assorbe risorse finanziarie e di personale al punto che il ricorso a sistemi di videosorveglianza dedicati (c.d. “fototrappole”) è sempre più ricorrente. Il Provvedimento generale 8 aprile 2010 in tema di videosorveglianza al § 5.2 si occupa dell’utilizzo di un sistema di videosorveglianza finalizzato al monitoraggio delle aree adibite a “deposito dei rifiuti”.

Un fototrappola usata per il controllo di abbandono dei rifiuti

In particolare, il provvedimento distingue a seconda che l’impianto di videosorveglianza sia utilizzato per:

1. controllare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose;
2. controllare il rispetto delle disposizioni (esempio ordinanze comunali) concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

In entrambi i casi:

è possibile installare il sistema di videosorveglianza solo nel caso in cui non sia possibile porre in essere altri tipi di controllo o si riveli non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
– vanno rispettati i principi di liceità, finalità e proporzionalità.

Pertanto, andranno posizionate le informative brevi (c.d. “cartelli”) secondo il modello proposto dal Garante nelle recenti Faq di dicembre 2020 sulla videosorveglianza nonché previsto un secondo livello di informativa come spiegato nelle Linee Guida n. 3/2019 dell’European Data Protection Board.

Inoltre, dovrà essere gestito attentamente il rischio inerente il trattamento qualora la telecamera sia dotata di una card che memorizza i dati (senza alcun collegamento in streaming) qualora venga smarrita o sottratta.

In una Nota l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha precisato a un Comune, che aveva formulato un quesito in ordine all’utilizzo di “fototrappole” per monitorare l’abbandono incontrollato di rifiuti nelle zone periferiche del territorio comunale, che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose e a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689) (cfr. punto 5.2., Provv. 8 aprile 2010).

Nell’ambito degli specifici adempimenti previsti, è stata richiamata l’attenzione sulle indicazioni fornite dall’Autorità in materia di informativa agli interessati.

Articolo Ripreso da: Federprivacy.org