Scrutini Scolastici sul Registro Elettronico: Ok del Garante
Il Garante per la Privacy ha dato il suo via libera in merito alla decisione del Ministero dell’Istruzione di pubblicare gli esiti degli scrutini scolastici in un’area riservata del registro elettronico. Vista la necessità, quest’anno, di limitare gli accessi fisici alle scuole per via della pandemia da Covid-19, il Ministero ha infatti dettato istruzioni specifiche alle scuole in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini.
Con la Nota 9168/2020, il Ministero dell’Istruzione ha infatti precisato che, per le classi intermedie, per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Analogo discorso vale per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
A tale proposito, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha chiarito che a ”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”.
Per tali ragioni il Garante concorda con la linea del Ministero dell’Istruzione di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico. ”Su questo punto – spiega il Garante – in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Si ricorda infine che, solo nei casi in cui la scuola fosse sprovvista del registro elettronico, sarebbe consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.
Articolo Ripreso da: FederPrivacy.Org